Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede:

          a) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, a carico dell'autorizzazione di spesa per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della Repubblica, di cui all'articolo 1, comma 949, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi rifinanziamenti;

          b) quanto a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.